Art. 6.
(Organizzazione e disciplina dei lavori).

      1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal decano per età, elegge tra i suoi membri il presidente, tre vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.
      2. I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dalle norme della presente legge costituzionale e dalle disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti

 

Pag. 7

alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, in quanto applicabili.
      3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa costituiti.
      4. In Assemblea e nelle Commissioni di cui al comma 3 le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.